»
STATUTO SOCIALE UNIONE GRUPPI FOLKLORICI MARCHIGIANI
U.G.F.M.
Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.
È costituita l’Associazione denominata UNIONE GRUPPI FOLKLORICI MARCHIGIANI in sigla
U.G.F.M., di seguito anche e solo Unione.
L’Unione ha sede nel Comune di Macerata.
Gli organi dell’Unione possono riunirsi anche in sedi diverse. L’Unione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea, senza che essa costituisca modifica statutaria.
L’Unione è costituita da sodalizi artistici folclorici in seguito denominati per brevità “Gruppi”.
L’Unione è lo strumento unitario dei Gruppi che considerano attività folk loriche un bene culturale di rilevante interesse sociale e ne promuovono la ricerca, lo sviluppo e la diffusione nell’ambito della programmazione statale, regionale e locale, dei programmi dell’Unione Europea e nel rispetto delle singole autonomie locali.
L’Unione è persona giuridica di diritto privato.
L’Unione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Unione ha durata illimitata.
Art.2 – Oggetto e finalità.
L’Unione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla promozione di attività culturali, artistiche e ricreative in genere e a tutte le attività volte a sviluppare la ricerca delle tradizioni marchigiane, nonché alla partecipazione e alla organizzazione di manifestazioni, competizioni e eventi di carattere folklorico.
L’Unione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione, garantisce pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona, si propone inoltre di:
1) diffondere la cultura folk lorica in genere, la conoscenza delle risorse storico, artistico, ambientali, culturali e tradizionali del territorio;
2) promuovere la conoscenza e la diffusione di tutte le forme d’espressione artistica, da quelle tradizionali a quelle contemporanee, dalle arti visive (pittura, scultura, fotografia, ecc…) alla scrittura, alla musica, ecc…, in Italia e all’Estero;
3) promuovere la lettura mediante progetti o programmi culturali, da attuarsi con la diretta collaborazione delle scuole locali ed eventualmente incentivati con l’assegnazione di premi o riconoscimenti;
4) favorire gli scambi culturali tra artisti e Gruppi Folklorici a livello nazionale e internazionale;
5) promuovere una serie di iniziative e occasioni di studio rivolte a ragazzi di età scolare;
6) supportare i Gruppi Folklorici e le Associazioni culturali nella promozione delle loro opere;
Art.3 – Attività.
L’Unione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
1) attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni-concerto, laboratori d’artigianato, laboratori culturali, workshop, festival nazionali e internazionali;
2) attività editoriale: eventuale pubblicazione di un bollettino, eventuale pubblicazione di un periodico cartaceo, pubblicazione e aggiornamento di un portale internet, eventuali pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche;
3) servizi o agevolazioni ai soci in relazione agli obiettivi dell’Unione;
4) la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la conoscenza delle forme d’espressione artistica e folklorica;
5) la redazione e l’edizione, diretta e indiretta, di cataloghi, libri, testi, pubblicazioni periodiche, pubblicitarie, notiziari, ricerche, strumenti audiovisivi e multimediali o quant’altro sia utile a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’Unione;
6) corsi di avviamento, perfezionamento e aggiornamento e quant’altro possa valorizzare la conoscenza artistica e la creatività;
7) forme di collaborazione con altre Associazioni, Scuole Enti ed Istituzioni
8) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.
Per raggiungere i propri scopi l’Unione potrà tra l’altro:
1) stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Unione;
2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; la gestione anche economica di proventi derivanti dallo sfruttamento di marchi e brevetti che gli siano ceduti o dei quali diventa proprietaria originaria per mezzo di registrazione in proprio nome;
3) partecipare in Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente alla promozione degli scopi sociali. L’Unione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4) oltre al fondo di dotazione iniziale ed alle quote associative annuali, l’Unione potrà così accettare, previa autorizzazione dell’Assemblea, donazioni sotto qualunque forma da Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto.
Art.4 – Soci.
All’Unione possono aderire tutti i Gruppi Folklorici Marchigiani che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.
Il numero dei soci è illimitato.
L’adesione all’Unione è a tempo indeterminato.
I Soci sono divisi in categorie e attualmente sono:
a) Fondatori – sono i firmatari dell’Atto Costitutivo e pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) Ordinari – sono quelli che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) Onorari - Enti o persone che si siano particolarmente resi degni nel settore in cui l’Unione opera. Sono proposti dal
Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci che ne ratifica la nomina. Non hanno l’obbligo del versamento delle quote.
Tra i Soci Fondatori e Ordinari non esistono diversità di trattamento e godono entrambi degli stessi diritti e doveri.
Ogni sodalizio associato all’Unione mantiene la propria autonomia organizzativa, economica, gestionale interna e può aderire a Federazioni Nazionali o Internazionali.
Possono altresì sostenere l’Unione, in qualità di Sostenitori, tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico o di altra natura. I Sostenitori non sono Soci dell’Unione ma sono tenuti a rispettare comportamenti che non siano contrari ai principi del presente Statuto.
Art.5 – Ammissione dei Soci.
I Gruppi che intendono iscriversi all’Unione devono presentare domanda scritta a firma del legale rappresentante, rivolta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione che si condividono le finalità, con allegato lo Statuto del Gruppo, il curriculum e l’elenco nominativo degli associati.
Il Consiglio Direttivo delibera,verbalizza e motiva l’esito della domanda di ammissione del Socio entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta.
La domanda accolta da diritto al Socio di essere inserito nell’Albo dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dalla data di ricevimento del diniego, sul quale si pronuncerà in via definitiva entro trenta giorni, il Collegio dei Probiviri.
Art.6 – Diritti e doveri dei Soci.
Tutti i Gruppi associati in regola con il versamento della quota sociale annua, hanno diritto, attraverso il legale rappresentante o suo delegato, di partecipare alle attività associative, alle Assemblee con potere di intervento, discussione, di voto e possono ricoprire cariche sociali. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni, e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, nonché a mantenere una corretta condotta civile e morale e ad astenersi da comportamenti che possano compromettere la reputazione e la dignità dell’Unione e degli altri Soci. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Unione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dall’Unione.
I Soci, all’atto dell’iscrizione e all’inizio di ciascun anno, sono tenuti al versamento della quota associativa il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie deliberate dall’Assemblea dei Soci.
Art.7 – Cessazione del rapporto associativo.
La qualità di Socio si perde per:
a) Recesso volontario;
b) scioglimento del Gruppo;
c) espulsione.
Può essere deliberata l’espulsione del Socio che:
1) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all’Unione o ne pregiudichi l’immagine;
3) non partecipi alle attività sociali regolarmente deliberate dagli organi competenti;
4) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Unione o si renda moroso nel pagamento della quota sociale annua per oltre trenta giorni dalla data di scadenza fissata dal Consiglio Direttivo;
5) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo prenda parte ad Associazioni o Gruppi che abbiano interessi o svolgano attività concorrenziali o contrastanti con quelle dell’Unione;
6) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l’Unione o fomenti dissidi e disordini tra i Soci.
L’espulsione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Il Socio espulso potrà presentare ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, sul quale pronuncerà, in via definitiva, entro trenta giorni il Collegio dei Probiviri.
Art.8 – Patrimonio dell’Unione.
Le risorse economiche dell’Unione sono costituite da:
▪
beni mobili e immobili;
▪
contributi da Enti pubblici e privati;
▪
donazioni e lasciti;
▪
rimborsi derivanti da attività convenzionate;
▪
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
▪
ogni altro tipo di entrate lecite consentite dalla normativa.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le somme versate per quote sociali, contributi ordinari e straordinari, non sono rimborsabili in nessun caso. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.9 – Bilancio.
L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno al termine del quale Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro 120 gg. dalla fine dell’esercizio.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Unione entro i 15 giorni precedenti l’Assemblea Ordinaria per poter essere consultato da ogni associato.
Il termine di approvazione potrà essere spostato fino a 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio qualora sussistano i necessari impedimenti alla sua redazione entro il termine di 120 gg.
Art.10 – Organi Sociali.
Gli Organi dell’Unione sono:
▪ l’Assemblea dei Soci
▪ Il Consiglio Direttivo
▪ Il Presidente
▪ Il Collegio dei Probiviri
▪ Il Collegio dei Revisori contabili
Art.11 – L’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano deliberante dell’Unione.
E’ presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea.
L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Unione, dopo delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno . La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione con l’elenco delle materie da trattare, mediante avviso scritto (affisso nella sede, fax o e-mail) 15 giorni prima dell’Assemblea.
All’Assemblea Ordinaria dei Soci spetta:
1) Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
2) Approvare il bilancio di Previsione ed il bilancio Consuntivo;
3) Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
4) Nominare il Collegio dei Probiviri;
5) Nominare il Collegio dei Revisori contabili;
6) Deliberare sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla legge e dal presente statuto;
L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente dell’Unione ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 2/3 dei Soci o da 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 7 gg. dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione, o in caso di termini più brevi la convocazione deve essere fatta con mezzi idonei.
All’Assemblea Straordinaria dei Soci spetta:
1) Modificare il presente Statuto
2) Approvare o modificare i Regolamenti Interni;
3) Deliberare su questioni di particolare importanza o gravità per la vita e il funzionamento dell’Unione sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo, nonché sulle responsabilità del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili.
4) Revocare il mandato ad un Organo Sociale e procedere all’immediata nomina del sostituto o l’indizione di nuove elezioni.
5) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Unione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell’Unione.
Art. 12 - Validità delle Assemblee.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci presenti. Sempre valida per le successive convocazioni.
Per le votazioni si procede mediante alzata di mano.
Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Non è ammessa altra espressione di voto.
Art.13 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto fino a 9 membri, con un minimo di 5 eletti dall’Assemblea per la durata di anni tre. La composizione e il numero delle cariche possono venire variate oltre le 9 unità senza che questo costituisca modifica statutaria da un regolamento o organigramma successivi da approvare a cura dell’Assemblea Straordinaria.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione nomina Il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere, il Segretario e affida ai rimanenti Consiglieri incarichi specifici.
Il Presidente: dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Unione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Unione; può aprire e chiudere, su mandato del Consiglio Direttivo, conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova nomina dopo aver integrato il numero dei Consiglieri.
Il Vice-Presidente: in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni vengono svolte dal Vice – Presidente
Il Tesoriere: ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie, nonché alla tenuta della contabilità e degli adempimenti di carattere fiscale;
Il Segretario: verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta dell’Albo dei Soci, del Registro dei Verbali delle Assemblee e del Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno 1/3 dei suoi componenti e comunque almeno 2 volte all’anno per deliberare sugli atti della vita associativa.
Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente .
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
1) realizza gli obiettivi programmatici posti in essere dall’Assemblea e cura ogni affare corrente;
2) Propone i regolamenti dell’Associazione all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
3) delibera in materia di organizzazione dell’Unione;
4) fissa l’ammontare della quota associativa;
5) dispone la costituzione di commissioni o comitati;
6) delega compiti al Presidente o ad altri componenti;
7) acquisisce collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e l’ammissione, la sospensione e
l’esclusione dei soci;
8) propone all’Assemblea la nomina di soci Onorari;
9) Provvede all’ordinaria amministrazione nel periodo di transizione, dalla scadenza del mandato fino all’elezione dei nuovi organismi, o comunque in caso di vacatio amministrativo dovuta a dimissioni del Presidente o decadenza e mancata sostituzione delle cariche in seno al Consiglio Direttivo stesso.
I Componenti del Consiglio decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni possono essere invitati esperti con parere consultivo.
In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione nominando il primo dei Consiglieri non eletti.
Art.14 – Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, Soci o non Soci di provata levatura morale eletti dall’Assemblea.
Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Nonché sulle liti che possano addivenire all’interno dell’Unione tra soci o tra gli stessi nei confronti delle decisioni di carattere non esclusivo del Consiglio Direttivo o del Presidente.
Gli stessi possono ottemperare al disposto dell’art.22.
Art.15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci, o non Soci esperti nel settore, eletti dall’Assemblea al di fuori dei Componenti del Consiglio Direttivo. Verifica semestralmente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al Bilancio Preventivo e Consuntivo.
Dura in carica tre anni.
Art.16 – Collegio Scientifico.
IL Consiglio Direttivo può istituire Comitati Scientifici.
Ogni Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra esperti che si sono distinti per la particolare attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche del settore folklorico.
I Comitati Scientifici supportano e collaborano con l’Unione a sostegno delle attività e delle iniziative da questa promosse.
Il numero dei componenti, la loro durata temporale e la nomina dei membri che li compongono viene periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo anche sulla base delle attività in corso. L’invito da parte del Consiglio Direttivo nonché l’accettazione dell’incarico devono risultare da formale comunicazione scritta.
La carica di membro del Comitato Scientifico è resa a titolo gratuito, i componenti di tali organismi non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate.
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo, non ha poteri di rappresentanza o di amministrazione e l’accettazione della nomina comporta la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto.
Art.17 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Unione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’Unione deve essere devoluto ad Enti o Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n.° 662.
Art.18 – Gratuità.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio dell’Unione e in base alla disponibilità di cassa.
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Allo Statuto potranno essere apportati gli adeguamenti organizzativi necessari, mediante emanazioni di regolamenti, senza ricorrere a modifiche statutarie con le modalità in esso previste.
Il presente Statuto, formato da 19 (diciannove) articoli e scritto su 8 (otto) pagine, viene approvato da un’Assemblea costituente che eleggerà il primo Consiglio Direttivo dell’Unione e gli altri Organi Sociali previsti.
Lo stesso è parte integrante dell’Atto Costitutivo.
»
REGOLAMENTO INTERNO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
1. L’elezione degli Organi Sociali si svolge di norma ogni 3 anni entro il mese di Novembre, nei locali della Sede Sociale con apposita Assemblea Ordinaria dei Soci la quale:
• individua il numero dei componenti il Consiglio Direttivo in base a quanto stabilito all’Art. 11 del vigente Statuto
• nomina, la Commissione Elettorale, composta da almeno tre Soci Ordinari.
2. La Commissione Elettorale:
• Designa al proprio interno un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore;
• riceve le candidature dei Soci Ordinari, ne verifica l’eleggibilità e le comunica all’Assemblea. In assenza di candidature si procede ugualmente alla votazione;
• comunica all’assemblea il numero massimo dei nominativi da scrivere sulla scheda elettorale;
• annota nel verbale le eventuali deleghe in base a quanto stabilito dall’art.6 del vigente statuto;
• predispone la cabina per il voto;
• predispone le schede elettorali contenenti i nominativi di tutti i Soci Ordinari e l’urna sigillata;
• consegna le schede e la penna agli elettori, annotando su apposito elenco il nome di chi ha votato. Il socio delegato
riceverà due schede;
• controlla il regolare svolgimento delle elezioni;
• redige, sottoscrivendolo, un verbale contenente i momenti essenziali delle elezioni;
• al termine delle votazioni procede allo spoglio delle schede, e comunica all’Assemblea l’esito finale.
3. Risultano eletti i Soci Ordinari che hanno ricevuto il maggior numero dei voti fino alla copertura del numero dei Consiglieri previsti dall’Assemblea. Identica procedura verrà seguita per l’elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori Contabili con apposita lista separata da quella dei Consiglieri.
4. A parità di voti viene eletto il Socio Ordinario più anziano per data di iscrizione nel Libro dei Soci e in caso di pari anzianità si procederà ad estrazione a sorte.
5. Le schede della votazione vanno allegate al verbale redatto dalla Commissione Elettorale e conservate agli atti fino alla votazione successiva.
6. Entro sette giorni dalla data delle elezioni, il Presidente uscente deve convocare i nuovi eletti, i quali dovranno sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia al mandato elettorale.
7. Se durante il mandato elettorale vengono a mancare uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica provvederanno alla sostituzione, nominando il Socio o i Soci Ordinari che nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Se non vi sono più nominativi tra i non eletti o se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per la sostituzione delle cariche vacanti .
I sostituti durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato precedente.
8. In caso di dimissione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo o di sua sfiducia da parte dell’Assemblea dei Soci, verrà eletto un nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato precedente.